Le Clausole Assicurative e la Libera Scelta del Carrozziere: Una Vittoria per i Consumatori
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Febbraio 20, 2024Dal 23 dicembre 2023, è diventato obbligatorio assicurare le auto non solo durante la circolazione ma anche quando sono ferme e parcheggiate in spazi privati non accessibili al pubblico. La notizia ha generato molta confusione, alcuni hanno sostenuto che la nuova normativa obbliga assicurare l’auto anche se è custodita in garage o in un box auto, ma è una interpretazione errata.
Prima della modifica normativa, la copertura assicurativa era obbligatoria quando l’auto circolava su strade e aree pubbliche o equiparate a queste ad esempio i parcheggi privati aperti al pubblico indiscriminato, ossia accessibili a chiunque. Un esempio comune era rappresentato dai parcheggi di centri commerciali, supermercati e anche dalle aree delle pompe di benzina. In questa categoria rientravano anche gli spazi, solitamente situati ai margini delle strade, destinati al parcheggio dei condomini, ufficialmente di proprietà del condominio ma frequentemente utilizzati anche da estranei.
L’assicurazione non contemplava gli incidenti che avvenivano in aree private delimitate e quindi non aperte al pubblico. Un esempio di ciò era un cortile condominiale delimitato da una sbarra elettrica o da un cancello.
Il decreto legge numero 184/2023, attivo dal 23 dicembre 2023, recepisce una Direttiva Europea, la numero 2021/2118 del 24 novembre 2021. Questa direttiva, a sua volta, deriva da una serie di pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, a cui si è uniformata anche la Cassazione a Sezioni Unite. L’obiettivo di questa nuova interpretazione è garantire tutela anche a coloro che, spesso, vengono coinvolti in incidenti nei cortili condominiali e che, fino al giorno precedente, non avevano accesso al risarcimento assicurativo.
Cosa dice la nuova normativa:
La nuova normativa afferma semplicemente che l’assicurazione obbligatoria si applica “indipendentemente dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.”
Inoltre, l’obbligo è esteso anche ai veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui l’accesso è soggetto a restrizioni.”
Il concetto chiave di “terreno” e “restrizioni” porta a escludere l’obbligo dell’assicurazione all’interno del box auto (il garage privato) e, presumibilmente, anche nel giardinetto privato della villa monofamiliare. Vediamo i motivi di questa esclusione.
Il box auto, essendo classificato come un fabbricato nel catasto, non rientra nella categoria di “terreno” prevista dalla legge per l’obbligo assicurativo, anche se soggetto a “restrizioni”.
Riteniamo che l’esenzione dall’obbligo assicurativo si applichi anche ai giardini privati delle ville monofamiliari: in primo luogo, poiché si parla di “pertinenza” anziché di “terreno”; in secondo luogo, perché in tali luoghi non esiste il rischio della presenza di terzi.
Infine, riteniamo che se la legge avesse inteso estendere l’obbligo assicurativo in ogni luogo o circostanza, inclusi i garage privati, avrebbe semplificato le disposizioni indicando semplicemente che tutte le auto immatricolate devono essere assicurate, senza dettagli sulle aree “soggette a restrizioni”. È evidente che il legislatore si riferisce specificamente ai condomini chiusi e non ai garage privati.