devo assicurare ogni veicolo anche se chiuso in un garage?
Gennaio 13, 2024La Cassazione ti obbliga a riparare la tua auto nelle carrozzerie “amiche” dell’assicurazione.
È imprescindibile eseguire la riparazione del veicolo coinvolto in un incidente utilizzando le officine convenzionate indicate dalla propria compagnia assicurativa.
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha portato una significativa conseguenza per tutti gli assicurati. Secondo questa decisione, in caso di incidente tra due veicoli, se l’assicurato ha scelto la modalità di “riparazione in forma specifica” nella polizza, è obbligato a rivolgersi alle officine convenzionate della sua assicurazione per la riparazione.
Questa sentenza rappresenta un ulteriore vantaggio per le compagnie assicurative, le quali potranno ora far valere questa decisione a loro favore. È probabile che ciò porti all’applicazione di franchigie e scoperti nel caso in cui il danneggiato scelga di rivolgersi a un’officina diversa da quella convenzionata con l’assicurazione.
La Corte di Cassazione, Sezione III, con l’Ordinanza n. 25743 del 04/09/2023, ha distinto due tipi di clausole contrattuali: quelle che definiscono l’oggetto del contratto (non vessatorie) e quelle che limitano la responsabilità (vessatorie). La determinazione di uno scoperto in termini percentuali rientra nella prima categoria e non richiede un consenso specifico per essere valida.
Analogamente, la clausola che prevede che l’assicurato riceva un indennizzo tramite la riparazione specifica dei danni da incidente stradale presso un’officina autorizzata non è considerata una clausola limitativa della responsabilità ai sensi dell’art. 1341 c.c. Piuttosto, essa definisce l’oggetto del contratto, specificando il rischio coperto. I giudici hanno sottolineato che di solito spetta all’assicurato scegliere la forma di risarcimento desiderata. Tuttavia, se l’assicuratore offre la riparazione del danno e l’assicurato la rifiuta senza un valido motivo, ciò potrebbe essere considerato un comportamento contrario alla buona fede, a meno che tale scelta comporti un notevole sacrificio per l’assicurato.
Le clausole che limitano la responsabilità nell’ambito assicurativo, come definite dall’art. 1341 c.c., sono quelle che delineano le conseguenze legate alla colpa o all’inadempimento e l’esclusione del rischio garantito. È importante distinguere queste clausole da quelle che definiscono l’oggetto del contratto e specificano il rischio garantito, includendo dettagli sul contenuto contrattuale e sui limiti della garanzia assicurativa.
La presenza di uno scoperto in termini percentuali o la clausola che impone all’assicuratore di procedere con un risarcimento in forma specifica, come la riparazione presso un’officina convenzionata anziché il risarcimento in denaro, non sono considerate vessatorie e non richiedono un consenso esplicito per essere valide.
Le clausole che dettagliano l’oggetto del contratto assicurativo non limitano la responsabilità e quindi non sono considerate vessatorie. Queste clausole non impongono un peso eccessivo sul contratto assicurativo, né permettono all’assicuratore di eludere i propri doveri o di sottoporre la soddisfazione dell’assicurato ai tempi e alle decisioni dell’assicuratore durante la liquidazione dell’importo dovuto.
Invece, la specificazione dell’oggetto contrattuale e le modalità con cui l’assicuratore deve rispondere alle richieste dell’assicurato non generano uno sbilanciamento dei diritti e degli obblighi tra le parti coinvolte. Pertanto, queste clausole non rientrano tra quelle che limitano la responsabilità dell’assicuratore e non richiedono una specifica approvazione scritta per essere valide.
Questa sentenza che impone l’obbligo di riparare il veicolo coinvolto in un incidente presso le officine convenzionate dell’assicurazione non è una sorpresa. Essa rappresenta l’ultimo sviluppo di una serie di normative che hanno cambiato il panorama legale. Prima di tutto, si ricorda l’introduzione dell’indennizzo diretto, che ha imposto il ricorso alla propria assicurazione per il risarcimento del danno, anziché la procedura ordinaria ante 2007 che prevedeva la richiesta dei danni al responsabile civile.
Nel corso degli anni, le compagnie assicurative hanno sfruttato questa autonomia decisionale, inserendo clausole nei contratti RC Auto che limitano la libertà degli assicurati.