Le spese legali stragiudiziali sono sempre dovute.
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Gennaio 1, 2024La storica decisione della Cassazione della Sezione 3, emessa il 14 ottobre 1997 con la sentenza numero 10023, ha gettato luce su un principio fondamentale nel risarcimento del danno. In quell’occasione, la Corte Suprema affermò con chiarezza che il risarcimento del danno non si limita alle spese dirette, ma si estende anche agli oneri accessori e conseguenziali.
La sentenza stabilì che quando il risarcimento è calcolato in base alle spese necessarie per la riparazione di un veicolo danneggiato, esso deve comprendere anche l’IVA. Questo vale anche nel caso in cui la riparazione non sia ancora avvenuta. La giustificazione di questa inclusione risiede nel fatto che, per legge (art. 18 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), l’autoriparatore è tenuto ad addebitare l’IVA al committente come rivalsa.
In seguito, la Cassazione della Sezione 3 confermò questo principio con la sentenza del 27 gennaio 2010, numero 1688. Più recentemente, la Cassazione della Sezione 2, con l’ordinanza datata 19 luglio 2022 e numerata 22580, ha ribadito con forza questo insegnamento. In tale occasione, la Corte ha sottolineato che, in materia di danno patrimoniale, il risarcimento si estende, in linea di principio, agli oneri accessori e conseguenziali.
La conclusione tratta dalla Cassazione è chiara: la liquidazione del danno, basata sulle spese per la riparazione di un bene strumentale all’esercizio dell’attività d’impresa, deve includere anche l’IVA, a meno che il danneggiato abbia già diritto al rimborso o alla detrazione dell’IVA versata per tale riparazione. Queste decisioni stabiliscono con fermezza il quadro normativo che guida il risarcimento del danno patrimoniale in situazioni simili.